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Verit della notizia, risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione e relativo onere della prova

Secondo il Tribunale di Milano, nella sentenza ottenuta dagli Avv.ti Maria Pia Vigilante, Dario Belluccio e Cristina Paolillo in favore dei loro clienti, l'assenza di prova in merito ad un danno subito non consente la liquidazione di alcuna somma a titolo risarcitorio. Tanto anche con riferimento all'ipotesi in cui siano pubblicate notizie non pienamente rispondenti alla realtà dei fatti. Invero alla pur riscontrata violazione del criterio della verità dell'informazione, sotto il profilo della non completezza e della non esatta corrispondenza ai fatti più che della falsità, non può infatti ex se ricondursi alcuna lesione della reputazione e della immagine altrui che consenta di accogliere la domanda risarcitoria. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello "scaglione di riferimento" del Regolamento di cui al D.M. 20.07.12 N. 140 (applicabile in forza di quanto disposto dal suo art. 41 - vedi anche Cass. n. 17405/12).



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